L’Amministratore Unico espone che il D. Lgs. n. 231/2001 (Decreto) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità “amministrativa” delle società e degli enti pubblici economici per determinati reati commessi (o tentati) nell’interesse o a vantaggio degli stessi enti, da soggetti che rivestono all’interno dell’organizzazione aziendale, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o di direzione, nonché da coloro i quali siano sottoposti alla vigilanza e/o al controllo di questi ultimi. L’esenzione dalla responsabilità da reato dell’ente, ai sensi del sopra citato Decreto, presuppone che l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché che abbia istituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.